Ordinanza n. 121 del 1991

 

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ORDINANZA N. 121

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409 del codice di procedura civile e 1 della legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533 e la procedura di cui all'art. 28 della legge 28 maggio 1970, n. 300), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1990 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Federazione Sindacale delle Rappresentanze di Base, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 30 aprile 1990 (R.O. n. 702 del 1990), nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Federazione Sindacale delle Rappresentanze di Base, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice procedura civile e dell'art. 1 della legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533 e la procedura di cui all'art. 28 della legge 28 maggio 1970, n. 300) nella parte in cui tra le controversie alle quali si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo IV, capo I di detto codice, non comprendono anche le controversie promosse - nelle forme ordinarie e non con ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - dal sindacato ed in particolare dalle organizzazioni sindacali dell'impiego statale, per far valere nei confronti del datore di lavoro, ossia nei confronti dello Stato, i propri diritti soggettivi alla libertà ed all'attività sindacale e all'esercizio del diritto di sciopero, non correlati con posizioni soggettive inerenti al rapporto individuale di impiego di singoli dipendenti;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparità di trattamento della ipotesi considerata, rispetto a quelle che si propongono ex art. 28, legge n. 300 del 1970, imponendosi nell'una e nelle altre identiche esigenze di tutela;

b) l'art. 25 della Costituzione per la lesione del principio costituzionale del giudice naturale inteso come specificazione, in tema di ripartizione delle competenze, del canone di coerenza dell'ordinamento di cui l'art. 3 della Costituzione costituisce espressione generale;

c) l'art. 97 della Costituzione per la lesione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione tra cui vanno compresi anche gli uffici giudiziari;

che nel giudizio dinanzi questa Corte è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale ha concluso per la inammissibilità della questione ed, in subordine, per la infondatezza.

Considerato che successivamente all'ordinanza di remissione è intervenuto a regolare la materia l'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

che, pertanto, si rende necessario un riesame della rilevanza della questione alla stregua delle suddette norme e che a tal fine gli atti vanno restituiti al giudice a quo.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.